Ricordiamo che dal 1992 sussiste in capo all’amministratore l’obbligo di contribuire al censimento dell’amianto in tutto il territorio nazionale.
- L’amministratore avrà l’obbligo di comunicare all’ARPAV la presenza dell’amianto in zone comuni del condominio.
- Nel caso in cui l’amministratore non abbia certezza circa la presenza dell’amianto, dovrà chiamare un tecnico per una valutazione effettiva.
- Qualora la presenza dell’amianto venisse accertata in corso di lavori di manutenzione dell’immobile, l’amministratore dovrà disporre la sospensione degli stessi fino a che un tecnico valuti lo stato del materiale.
- In caso di urgenza, legata alla pericolosità dell’amianto presente in condominio, l’amministratore potrà incaricare una ditta specializzata per la bonifica senza delibera assembleare, restando fermo l’obbligo di riferire nella prima assemblea utile.
Ma quali sono le conseguenze della mancata esecuzione dell’obbligo di intervenire per bonificare l’amianto?
Se l’assemblea condominiale non raggiunge le maggioranze previste dalla legge per deliberare i lavori di bonifica dell’amianto le strade percorribili sono due:
- l’amministratore può soltanto avvisare i condomini delle conseguenze previste dalla legge e delle relative sanzioni;
- ogni condomino può rivolgersi alle autorità competenti facendo causa al condominio e richiedere che vengano presi i relativi provvedimenti.
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