Dal 2003 vige il divieto di fumo in tutti i locali chiusi, e in qualsiasi locale riservato all’utenza pubblica e ricreativa, con la sola eccezione degli spazi appositamente dedicati e nei locali privati.

Le aree comuni possono considerarsi come fossero private?
No, in tutti gli ambienti comuni (scale, giardini, garage, ascensori, androni) che sono utilizzabili non soltanto da tutti i condomini ma anche da altri soggetti, vige il divieto di fumo a tutela del diritto alla salute.

L’amministratore è il responsabile del rispetto del divieto:
dovrà provvedere ad apporre i cartelli di divieto e dovrà controllare il rispetto del divieto.

ATTENZIONE:
anche ogni singolo condomino può richiamare verbalmente il trasgressore e provvedere alla segnalazione della violazione all’autorità competente.

I MOZZICONI DI SIGARETTA VANNO SMALTITI IN SICUREZZA, gettare i mozziconi dal balcone configura “getto pericoloso di cose” punito con l’ammenda fino a 206 euro e con l’arresto fino ad un mese.
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